Lesioni fisiche a seguito di chiusura dello sportello dell'auto: la compagnia deve risarcire il danno. » Risarcimenti24.it®

Lesioni fisiche a seguito di chiusura dello sportello dell’auto: la compagnia deve risarcire il danno.

26 April 2024
Introduzione

A tutti sarà capitato almeno una volta: chiudersi il dito nello sportello dell’auto per propria colpa o per colpa di qualcun altro non è infatti un evento così raro. Ed è proprio questa la vicenda che ha richiamato una recente sentenza della Cassazione, relativamente al danno subìto all’interno di un’autovettura non marciante. Ma vediamo insieme di cosa si tratta e sopratutto perché potrebbe esserci utile saperne di più!

Lesioni a veicolo fermo

Dito fratturato nella portiera dell'auto: la vicenda

La vicenda vede protagonisti due coniugi, genitori di un figlio minorenne. Entrambi sono intenti a colloquiare con un amico quando, per impedire al proprio al figlio di uscire dall’auto appena parcheggiata, gli chiudono la portiera dell’auto fratturandogli il terzo dito della mano sinistra che, al momento della chiusura, si trovava a ridosso del meccanismo di chiusura.

I due genitori, esercenti la potestà del figlio minore, promuovono quindi un contenzioso nei confronti dell’assicurazione del veicolo, in quanto individuata quale responsabile di risarcire il danno al passeggero trasportato anche se il veicolo si trovava, al momento dell’incidente, fermo.

Oggetto normativo quindi della vicenda è l’Art. 2054 del Codice Civile, il quale statuisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, sia obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La decisione della Terza Sezione Civile della Cassazione

Dopo un ricorso al Giudice di Pace ed un successivo appello al Tribunale di Napoli, la questione è finita dinnanzi i Giudici della Suprema Corte che, viste le circostanze del sinistro e accertate le responsabilità genitoriali, ufficializzano quanto segue:

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

Nella loro motivazione, i Giudici hanno precisato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito; in particolare è stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo e per questa ragione, il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente del figlio, così come le spese mediche sostenute, sono state integralmente risarcite.

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