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La negoziazione assistita: il trucchetto che pochi conoscono

18 April 2024
Introduzione

La negoziazione assistita può fare la differenza quando si parla di cause civili legate al risarcimento dei danni. Una procedura poco conosciuta, inizialmente addirittura contestata, che ha molteplici effetti positivi sul risarcimento dei danni. Vediamo insieme di cosa si tratta, come funziona e quando può fare la differenza.

Cos'è la negoziazione assistita?

La procedura di negoziazione assistita, introdotta dal Decreto Legge n. 132 del 12 Settembre 2014 e convertita in Legge n. 162 il 12 Novembre 2014, è un accordo col quale le parti in causa, assistite rispettivamente da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede per risolvere “amichevolmente” una controversia legale. La negoziazione assistita è una procedura introdotta per diminuire e snellire le cause civili italiane, grazie alla quale le parti in causa possono mediare trovando un accordo prima di incorrere necessariamente in una vera e propria causa civile, caratterizzata spesso da tempistiche e costi molto più importanti.

Quali sono i tempi della negoziazione assistita?

La procedura obbligatoria in ambito R.C.A. prevede innanzitutto che, a partire dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni, la compagnia assicurativa debba necessariamente rispettare un determinato periodo di tempo per esaminare la documentazione ricevuta e decidere se inviare un’offerta monetaria oppure rigettare la richiesta.

Tempi risarcimento danni

Generalmente, la compagnia assicurativa è tenuta ad inviare un’offerta di risarcimento danni (o rigettarla formalmente) entro:

  • 30 giorni qualora si tratti di risarcimento danni alle sole cose in presenza del modulo di constatazione amichevole firmato;
  • 60 giorni qualora si tratti di risarcimento danni alle sole cose in assenza del modulo di constatazione amichevole firmato, o firmato solo da uno dei conducenti;
  • 90 giorni qualora si tratti di risarcimento dei danni fisici o in caso di decesso.

Questa fase è sostanzialmente fondata sulla collaborazione del danneggiato, sul quale incombono alcuni oneri come, ad esempio:

  • Far sottoporre il proprio veicolo al perito assicurativo;
  • Produrre apposita documentazione medica attestante le lesioni;
  • Sottoporsi a visita medico-legale

Il fine primario della compagnia assicurativa è non incorrere in possibili sanzioni pecuniarie che l’IVASS, ovvero l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, ha il compito di comminare in caso di inadempienze.

Solamente in caso di rigetto, o di mancato accordo stragiudiziale tra il danneggiato e la compagnia assicurativa, è possibile procedere con l’invito alla negoziazione assistita. In questo caso, la negoziazione assistita deve avvenire entro un limite temporale massimo di 3 mesi e sarà composto da una prima fase (quella dell’invito) che potrebbe sortire tre effetti distinti:

  • Inerzia: è il caso in cui la compagnia assicurativa, ricevuto l’invito da parte del legale di negoziare un accordo, non risponde entro il termine di legge di 30 giorni rimanendo, appunto, in silenzio;
  • Rigetto: è il caso in cui la compagnia assicurativa non accetta l’invito a negoziare, respingendo per iscritto la richiesta indicandone le motivazioni;
  • Accettazione: è il caso in cui la compagnia assicurativa accetta l’invito alla negoziazione assistita.

Importante notare anche che i primi due casi di inerzia e rigetto potrebbero essere giudicati negativamente dal Giudice, il quale avrà il potere di sanzionare economicamente la compagnia assicurativa secondo l’articolo 96 del codice di procedura civile.

In questo caso, la compagnia assicurativa potrebbe essere condannata a pagare il danno nella misura accertata, a rimborsare le spese legali sostenute dal difensore e liquidare un ulteriore importo a titolo di sanzione, ripagando così il danneggiato del tempo e dell’incomodo di essersi dovuto sobbarcare in una inutile causa civile che sarebbe potuta essere risolta, altrimenti, in tempi più rapidi incorrendo nella procedura semplificata della negoziazione assistita.

 

Cosa succede se la compagnia accetta l'invito a negoziazione assistita?

Se l’invito viene accettato, l’assicurazione dà mandato ad un proprio legale di procedere alla stesura e sottoscrizione della convenzione di negoziazione.

Viene, quindi, stipulato un accordo in base al quale vengono stabilite le regole di ingaggio, cioè i tempi, modi e termini secondo i quali le parti intendono cooperare per risolvere il loro conflitto.

L’adesione non comporta che le parti debbano obbligatoriamente conciliare la lite ma prevede una collaborazione seria e leale tra loro. In sintesi si recupera uno spazio di dialogo e di confronto tra le parti che non si è prima potuto realizzare.

Il contenuto della convenzione non è predeterminato dalla Legge, che si limita a dettare solo alcune indicazioni, ma è lasciato alla libera negoziazione delle parti. L’Avvocatura viene così altamente responsabilizzata in quanto deve garantire assistenza alle parti da loro rappresentate cercando di concordare le modalità per poter meglio affrontare e risolvere la controversia.ù

In caso di accordo, questo vale come una sentenza. L’Accordo costituisce titolo esecutivo e permette l’iscrizione di ipoteca giudiziale; ciò significa che produce effetti identici a quella di una sentenza giudiziaria.

La giustizia privata si viene così a sostituire a quella tradizionale pubblica; un accordo tra le parti (atto privato) viene dunque a sostituirsi alla decisione del giudice (sentenza) evitando però i lunghissimi tempi burocratici (ed i costi) di una causa civile a tutti gli effetti.

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