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Tutto quello che devi sapere se usi una videocamera “Dash Cam” sul tuo veicolo!

27 April 2024
Introduzione

Montare una “dash cam” su un veicolo consente di registrare per fini personali quanto succede sulla strada, sia per una questione di sicurezza personale sia per tutelarti in caso di incidente. Infatti, disporre della ripresa video di quanto accaduto consente una ricostruzione fedele della realtà, dunque una protezione personale sia sul piano civile (per eventuali richieste di risarcimento danni), che su quello penale (lesioni personali stradali, omicidio stradale), ma anche amministrativo (sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie). Ecco tutto quello che devi sapere se monti una dash cam sulla tua auto!

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I benefici della dash-cam sul veicolo

I benefici di montare una videocamera sul proprio veicolo sono infiniti. Riprendere ciò che è avvenuto consente, in caso di incidente, di offrire una testimonianza inopinabile su quanto accaduto evitando così spiacevoli inconvenienti causati da una erronea perizia o da testimonianze contrastanti. Dall’ambito civile a quello penale, possiamo quindi difenderci offrendo una ripresa video accurata di quanto accaduto non solo nel caso in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia il nostro, ma anche come testimonianza esterna su di un sinistro avvenuto proprio davanti a noi.

E la privacy?

Certamente, però, come in tutti gli ambiti, anche in questo caso dobbiamo stare molto attenti a come vengono trattate queste riprese. Il diritto alla tutela della Privacy è qualcosa che dobbiamo garantire non solo a noi stessi ma anche agli altri. Per tentare di dare una prima risposta al quesito, occorre innanzitutto analizzare l’articolo 6 del Regolamento UE 2016/579 che così recita:
Liceità del trattamento
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
Con tale disposizione di legge si stabiliscono quindi le condizioni per cui un dato trattamento possa essere considerato lecito.
La lettera f) è riconducibile al caso in esame, in quanto le finalità delle video riprese sono rivolte al perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, ossia alla difesa in eventuali giudizi conseguenti a sinistri stradali ad esempio.
Dunque, se da un lato possiamo comprendere fin da subito come il nostro ordinamento consenta questo tipo di trattamento, occorre tuttavia adottare i dovuti accorgimenti in modo da non ledere interessi o diritti e libertà fondamentali di chi viene ripreso.

In conclusione

Sall’analisi e valutazione della normativa relativa al trattamento dei dati personali sembrerebbe possibile affermare che l’utilizzo di una “dash cam” (Telecamera Difesa Automobilista) da parte di persone fisiche, per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale, è consentito durante la circolazione sulle strade, sia perché non viene escluso esplicitamente dal campo di applicazione del Codice Privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 sia perché, in particolare ex art. 6, la raccolta dei dati persegue un interesse legittimo, il cui raggiungimento, con le suddette cautele, pare non determinare una violazione della privacy.
Inoltre, tali filmati potranno essere utilizzati nel processo con valore di piena prova purché la parte contro la quale viene prodotta non se ne disconosca la conformità in modo chiaro, circostanziato ed esplicito.

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