Partiamo dal fornire una chiara definizione di “infortunio in itinere“, prima di stabilire come esso possa essere in qualche modo collegato con l’INAIL e la tua polizza RCA:
L’infortunio in itinere è quell’evento accidentale che può accadere ad un lavoratore durante il suo tragitto casa/lavoro e viceversa.
Detto ciò, possiamo stabilire che questo tipo di evento accidentale potrebbe verificarsi, ad esempio:
- Durante il normale percorso che da casa ti porta al lavoro e viceversa;
- Durante il tragitto che da un luogo di lavoro ti porta verso un altro luogo di lavoro, nel caso di più sedi (o più attività lavorative);
- Durante il tragitto che dal luogo di lavoro ti porta verso il luogo in cui consumi abitualmente i pasti (e viceversa).
Dobbiamo anche tenere presente che il tragitto casa-lavoro non deve subire variazioni o deviazioni, ad eccezione per l’accompagnamento dei figli da casa a scuola e viceversa. Ciò vuol dire che l’infortunio in itinere può avvenire solamente se si è davvero “in itinere” verso casa o verso il lavoro, nessuna deviazione dal percorso è ammessa, salvo una giustificata motivazione dimostrante le necessità di deviare dal percorso casa-lavoro (come ad esempio l’accompagnamento dei figli a scuola prima di recarsi a lavoro). In caso di interruzione – o deviazione – del tutto indipendente e ingiustificata dal percorso, quindi, la copertura assicurativa INAIL non sarà operativa. Un blocco stradale, ad esempio, sarà sufficiente a dimostrare una giustificata deviazione dal normale percorso casa-lavoro.
Il doppio risarcimento
Ma veniamo alla vera questione: in caso di incidente stradale lungo il percorso casa-lavoro e, perciò, in caso di infortunio sul lavoro in itinere, è possibile ottenere l’indennizzo INAIL per l’infortunio sul lavoro e contemporaneamente chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa? Come si conciliano tali due previsioni?
La nostra legge vieta la duplicazione del risarcimento dei danni per un semplice motivo: non è possibile “lucrare” su di un danno subìto. In caso di danni, infatti, non è possibile ottenere un risarcimento maggiore del danno patito. Viene, in gergo, chiamata “indebito arricchimento” quella situazione in cui una vittima di incidente percepisca una quantità di denaro superiore al danno patito, arricchendola perciò più di quanto le spetti. Vogliamo essere poliglotti? Si parla del principio del “compensatio lucri cum damno”, ovvero nell’idea secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente debba essere calcolata sull’entità del danno da risarcire. Ecco perché, in caso di infortunio sul lavoro o infortunio in itinere, si sente parlare di “danno differenziale“:
Il danno differenziale
Per danno differenziale si intende la differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’INAIL e quella coperta dalla propria assicurazione. Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, infatti, la rendita corrisposta dall’INAIL va detratta dal risarcimento riconosciuto alla vittima, evitando così che il lavoratore, cumulando la somma riscossa, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso danno.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
La rendita per inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto all’infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio.
Ecco quindi la risposta: il lavoratore che subisca un danno a seguito di un sinistro o un infortunio durante il suo orario di lavoro o in itinere, ha diritto al risarcimento del danno differenziale, ovvero al risarcimento della differenza tra quanto corrisposto dall’INAIL in merito al suo infortunio e quanto riconosciuto dalla compagnia assicurativa. Sia bene chiaro, però, che tale vincolo non è sempre oggettivamente applicabile, come ha evidentemente lasciato intendere la stessa Corte delle Sezioni Unite con le pronunce del 2018: se da un lato confermano la piena legittimità del principio della compensatio lucri cum danno fissano contestualmente alcuni principi che, ai casi concreti, richiedono l’esigenza di interpretare di volta in volta il fatto concreto, valutando effettivamente le origini di ciascuno dei danni patiti e, di conseguenza, l’applicabilità dei diversi risarcimenti.