Chi può chiedere il risarcimento
Il risarcimento dei danni da vaccino covid da parte dello Stato era già previsto per tutti i vaccini obbligatori ma fin’ora mai per i vaccini raccomandati. È questa la vera novità del decreto sostegni-ter.
Con il nuovo decreto sostegni-ter, infatti, possiamo notare come la decisione di prevedere un risarcimento per coloro che abbiano subito danni avversi a seguito della somministrazione del vaccino anti-covid non riguardi solamente coloro la cui somministrazione è obbligatoria (come ad esempio per gli over 50) ma a tutti.
Il cambio di rotta richiama, infatti, una interessante sentenza della Corte Costituzionale che ha equiparato – di fatto – la vaccinazione obbligatoria alla vaccinazione raccomandata. Più nel dettaglio – scrivevano i giudici costituzionali – “il diritto al risarcimento del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale.”
Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha chiarito, richiamando quanto appena sopra detto, quanto il diritto all’indennizzo dei danni causati dal vaccino anti-covid valga per tutti quei cittadini che si siano sottoposti al vaccino indipendentemente dall’obbligatorietà dello stesso, a seguito ovviamente di una chiara certificazione dell’evento avverso grave.
Come chiedere il risarcimento danni da vaccino
È bene innanzitutto precisare che il risarcimento dei danni causati dalla vaccinazione anti-covid non riguarda gli eventi di febbre, ipertensione o dolori articolari che comunemente riguardano i vaccini somministrati alla popolazione. La norma prevede, infatti, un risarcimento economico nei casi in cui la vaccinazione anti-covid causi, nella vittima, una chiara menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, come una lesione o una infermità permanente nel tempo e, pertanto, non guaribile.
Parliamo di danni biologici permanenti e non di sintomi passeggeri insomma.
Qui è d’obbligo una seconda distinzione: quella tra indennizzo e risarcimento. L’art. 2043 del Codice civile dispone infatti che, per essere risarcibile, il danno deve essere ingiusto e derivare da un fatto illecito, mentre l’indennizzo viene riconosciuto anche per atti leciti che provocano, tuttavia, lesioni di un diritto come quello alla salute.
Ovviamente è più semplice e veloce ottenere l’indennizzo – che viene liquidato in via amministrativa, con una procedura predeterminata – mentre il risarcimento del danno viene stabilito dal giudice, che, dopo aver accertato i presupposti per il suo riconoscimento, provvede anche a quantificare l’ammontare spettante al danneggiato o ai suoi familiari ed agli eredi della vittima. In quest’ultimo caso, la vittima promuove una vera e propria causa contro il Ministero della Salute e, più in generale, contro lo Stato che accerterà attraverso consulente tecniche d’ufficio e perizie medico-legali il nesso causale, oltre che l’eventuale presenza di responsabili terzi (medico vaccinatore, azienda sanitaria o casa farmaceutica).
Come richiedere l'indennizzo per i danni da vaccino?
Come abbiamo appena visto, la richiesta di indennizzo è una procedura più semplice ed immediata poiché liquidata a livello amministrativo. Il riconoscimento dell’indennizzo avviene compiendo i seguenti passaggi:
- presentazione della domanda all’Azienda sanitaria di residenza da parte del danneggiato (o dai suoi eredi, se deceduto); bisogna allegare i documenti che attestano la vaccinazione effettuata e quelli che comprovano la patologia successivamente riportata a causa del vaccino;
- visita dell’interessato da parte della Commissione medica ospedaliera (Cmo) competente per territorio, che esprime il suo giudizio sull’infermità accertata e sulla sussistenza del nesso causale tra essa e il vaccino (in caso di decesso, l’esame è compiuto soltanto sulla base dei documenti prodotti);
- se il giudizio della Cmo è positivo, il danneggiato ottiene l’indennizzo, che viene erogato dalla Regione di appartenenza (o dallo Stato, per alcune Regioni a Statuto speciale); se è negativo, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al ministero della Salute, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, e in caso di rigetto può ricorrere all’autorità giudiziaria contro il diniego al riconoscimento del beneficio.
L’indennizzo per danni da vaccino viene liquidato in base ad apposite tabelle che ne individuano l’ammontare in base alla patologia e al grado di invalidità riportato, o al decesso del danneggiato. In caso di morte del vaccinato ai suoi eredi spetta un assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, un assegno una tantum di 77.468,53 euro.
Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?
Se parliamo di vaccini, il risarcimento dei danni ha una prescrizione molto particolare. Gli effetti del vaccino non possono essere, infatti, valutati su scale temporali brevi (come ad esempio l’insorgenza di un danno fisico a seguito di un incidente stradale) e pertanto, i tempi della prescrizione cambiano parecchio.
Nel caso specifico, infatti, la vittima ha a disposizione 3 anni di tempo dal momento dell’insorgenza dei sintomi e non – come si pensa comunemente – dalla somministrazione del vaccino.
Cosa viene risarcito?
Il risarcimento può comprendere, a seconda dei casi, diverse voci di danno, ciascuna delle quali dovrà essere puntualmente allegata e documentata nella sua consistenza ed entità. In particolare, può esserci:
- il danno patrimoniale, per le spese sostenute a causa della malattia e dell’infermità;
- il danno morale, consistente nella sofferenza psicologica dovuta alla patologia riportata;
- il danno biologico, ravvisabile nella lesione dell’integrità psico-fisica provocata dalla vaccinazione;
- il danno esistenziale, per il peggioramento, in conseguenza della malattia, della qualità della vita e delle relazioni;
- il danno parentale da riconoscere ai familiari superstiti per la perdita del legame affettivo con il parente deceduto a seguito del vaccino.