La responsabilità del genitore
Analizziamo innanzitutto l’ipotetica responsabilità del genitore in una situazione standard. Immaginiamo che mamma e figlio stiano passeggiando lungo il marciapiede quando, ad un certo punto, il bambino scappa dalle mani della mamma provocando un incidente stradale. In questa circostanza, il genitore che ha perso anche solo per un attimo il controllo del proprio figlio sarebbe chiamato a rispondere, in quanto responsabile dell’incidente stradale (ovviamente a patto che il bambino sia minorenne).
L’automobilista potrebbe dimostrare che percorreva quel tratto stradale a velocità regolare, che era assolutamente in grado di rallentare o all’occorrenza fermarsi dinnanzi ad un pericolo ma l’azione del bambino, tanto repentina quanto imprevedibile, non gli ha dato alcun modo di reagire in tempo. In questo caso, l’automobilista potrebbe, secondo il Codice della Strada, essere esonerato dalla responsabilità civile dell’investimento del bambino riversando sul genitore l’onere risarcitorio che, specifichiamo, non è normalmente coperto da una polizza assicurativa standard.
La responsabilità concorsuale
Ciò che in questo articolo invece ci interessa sottolineare è la decisione della Corte di Cassazione in merito alla responsabilità concorsuale del genitore che non stringe la mano al figlio, ed in particolare citiamo la Cassazione penale, sez. IV, Sentenza 28/06/2018 n° 29505:
La madre è titolare di una particolare posizione di garanzia sul figlio minore, anche nel momento in cui quest’ultimo procede all’attraversamento della sede stradale.
Pertanto, non è possibile considerare l’incidente occorso al minore durante l’attraversamento della strada causa interruttiva del nesso causale, ma si deve, al contrario, considerare l’evento come realizzato in cooperazione colposa tra il conducente del veicolo e la madre.
Quando la madre attraversa la strada con un bambino piccolo è tenuta, quindi, a stringergli la mano in modo da impedire manovre improvvise sicché, in caso di investimento, lei è corresponsabile del ferimento o dell’uccisione del figlio.
Concorso di colpa non vuol dire colpa dimezzata
Ma si badi bene: “corresponsabile” non vuol dire solo “risarcimento dimezzato”. Stiamo parlando anche della co-responsabilità penale.
In sostanza, se l’automobilista viene incriminato per lesioni colpose o per omicidio stradale, una parte della responsabilità se la prende anche il genitore che, pertanto, sarà imputato nel processo penale. Su questo punto si soffermano i giudici supremi nel condannare la madre per omicidio colposo per aver
omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul figlio all’atto dell’attraversamento della strada
Ed in particolare per non aver
posto in essere le dovute cautele, come quella di accertarsi previamente che non provenissero veicoli e, soprattutto, quella di tenere per mano il figlio
In sostanza, la donna va condannata perché pur ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima, un bambino di appena 3 anni, non ha impedito il verificarsi del drammatico evento.
L'età del figlio quanto conta?
Ai fini della responsabilità patrimoniale, i genitori sono chiamati in causa fino a quando il figlio non ha 18 anni; dopodiché – anche se conviventi – non subiscono più alcuna conseguenza per i danni procurati dal giovane.
Ma sotto il profilo penale c’è un contemperamento della responsabilità quando più è adulto il figlio.
Chiaramente si può imporre a un genitore di tenere per mano un bimbo fino a 5-6 anni, ma è inverosimile immaginare una scena del genere con uno di 16 o 17: un’età con la quale è legittimo attendersi maggiore maturità nell’adolescente.