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Domande Frequenti

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In linea generale, ecco quali sono i passaggi necessari affinchè un risarcimento venga liquidato:

  • - Invio, da parte del danneggiato, della documentazione necessaria all’apertura del sinistro: modulo di constatazione amichevole o scambio di generalità delle autorità intervenute, dati dei due veicoli e dei rispettivi proprietari e conducenti, referti di pronto soccorso degli eventuali feriti, codice fiscale, indicazione della professione e del reddito.
  • - A seguito dalla ricezione della documentazione completa, i nostri esperti predispongono la richiesta danni e la inviano per raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa. Se necessario si mettono in contatto telefonicamente con il danneggiato per informazioni e aggiornamenti.
  • - La compagnia assicurativa, ricevuta la richiesta, apre una posizione sinistro, incarica un liquidatore e nomina un perito.
  • - Il veicolo viene periziato e si procede alla trattazione e liquidazione del danno al mezzo.
  • - Per le lesioni, una volta terminate le cure mediche, viene prodotto alla compagnia assicurativa un “certificato di chiusura infortunio con eventuali postumi stabilizzati da valutarsi in sede medico legale”. Con questo certificato si ottiene l’incarico del medico legale e ci si sottopone alla visita. Terminate le visite si procede alla trattazione e liquidazione dei danni fisici e delle spese mediche sostenute.

Chi è inviato dal proprio datore di lavoro in un altro paese, resta assicurato secondo la legislazione del paese di origine, se soddisfa le condizioni previste per i lavoratori distaccati. Queste comportano la possibilità di lavorare all’estero fino ad un massimo di 24 mesi per conto di un datore di lavoro che ha sede nel paese di origine. Prima della partenza occorre farsi rilasciare un documento A1 che certifica il fatto che si rientra nella legislazione del paese di origine. Spetta al datore di lavoro dichiarare la situazione del lavoratore distaccato all’ente previdenziale competente.

La rivalsa del datore di lavoro è una possibilità spesso ignorata dalle aziende per rientrare dei danni subiti in seguito all’assenza dal posto di lavoro di un dipendente coinvolto in un incidente causato da terzi.

Innanzitutto il danno biologico. L’indirizzo giurisprudenziale prevalente è quello secondo cui si deve considerare tutelabile e risarcibile ogni danno di natura non patrimoniale, indipendentemente dalla prova della sussistenza di un reato, per inadempimenti contrattuali o extracontrattuali che abbiano, comunque, provocato la violazione del fondamentale diritto alla salute, garantito, come è noto, dall’art. 32 della nostra carta costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 372/1994: “il danno biologico è sempre presente nel caso di lesione e non occorre alcuna prova del bene giuridico salute”).

Il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli di ogni tipologia è pari a due anni.

Per essere più precisi (Fonte: Ministero della Giustizia, 2019): tre anni per i procedimenti in primo grado; due anni per i procedimenti in appello; un anno per i procedimenti in Cassazione.

Nel dettaglio i versamenti dovuti sono i seguenti: il compenso del difensore, gli adempimenti fiscali (contributo unificato e imposta di registro), eventuali spese per l’attività di consulenti tecnici. Alcune spese sono fisse e se ne potrà avere un’idea chiara fin da subito, altre variano a seconda dell’andamento del processo e si potranno conoscere solo in un secondo momento. Variabile è anche il compenso dell’avvocato che viene determinato in base alla complessità della causa.

Il termine di prescrizione ordinario PER UNA CAUSA CIVILE è di 10 anni, ma sono previste dal codice civile determinate prescrizioni brevi di 5 anni agli artt. 2947, 2948, 2949.

Quando il costo del danno è inferiore all'aumento della polizza

Tutte le parti coinvolte nel sinistro

In pratica, se non si avvisa nel termine di tre giorni l'assicurazione dell'avvenuto sinistro di per sé NON accade nulla, nel senso che questo comportamento da parte del danneggiato automaticamente non gli determina alcuna conseguenza negativa: il danneggiato mantiene integro il proprio diritto al pieno risarcimento

L'assicurazione risarcisce:

  • 1) Biologico permanente: ogni lesione provocata dall’incidente viene quantificata e risarcita, utilizzando le tabelle apposite. Il calcolo del danno biologico verte su due fattori: - la percentuale del danno biologico (più è alta la percentuale di invalidità e maggiore sarà il risarcimento); - l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento).
  • 2) l’invalidità temporanea. La compagnia assicurativa risarcisce la persona per ogni giorno in cui - a causa dell’incidente - non si è potuta muovere come avrebbe voluto.
  • 3) rimborsa inoltre le spese mediche sostenute per il processo di guarigione

Mettere a disposizione il veicolo danneggiato per consentirgli di periziare il danno subito e fare presente altri oggetti personali eventualmente rovinati o rotti a causa dell'evento lesivo

L'avvocato ha diritto al compenso per l'attività svolta, unitamente al rimborso delle spese sostenute e alle cosiddette “spese generali”, ossia un rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.

Nella circolazione stradale il danno non patrimoniale è costituito dal danno biologico, ossia la lesione all’integrità psico-fisica. La valutazione di tale danno avviene mediante accertamento medico, che terrà conto sia dell’invalidità temporanea (vale a dire il periodo trascorso tra il giorno del sinistro e la guarigione, con o senza postumi) sia dell’invalidità permanente.

La prima cosa da fare dopo un sinistro è mantenere la calma e chiamare le Forze dell’Ordine o il 118 se non vi è un responsabile certo del sinistro, diversamente compilate il modulo CAI da presentare alla propria assicurazione entro 3 giorni

Per la sola invalidità permanente, i 12 punti valgono dai 19.000,00 ai 34.000,00 in base all'età del danneggiato

Il valore del primo punto di invalidità INAIL è pari a 814,27 euro

Approssimativamente il risarcimento per la frattura del Malleolo varia da € 10.000,00 ad € 40.000,00 in base all'età del danneggiato

Viene accertato da un medico legale, ed è variabile tra l'età del danneggiato e l'entità della lesione subita.

Consistente sia in una diminuzione del patrimonio (c.d. danno emergente) e sia nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. lucro cessante).

Il danno non patrimoniale o danno biologico è sempre risarcibile in caso di responsabilità accertata da parte di terzi.

Viene accertato da un medico legale, ed è variabile tra l'età del danneggiato e l'entità della lesione subita, il danno biologico permanente: ogni lesione provocata dall’incidente viene quantificata e risarcita, utilizzando le tabelle apposite

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