Risarcimento Danni
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Il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli di ogni tipologia è pari a due anni.
Per essere più precisi (Fonte: Ministero della Giustizia, 2019): tre anni per i procedimenti in primo grado; due anni per i procedimenti in appello; un anno per i procedimenti in Cassazione.
Nel dettaglio i versamenti dovuti sono i seguenti: il compenso del difensore, gli adempimenti fiscali (contributo unificato e imposta di registro), eventuali spese per l’attività di consulenti tecnici. Alcune spese sono fisse e se ne potrà avere un’idea chiara fin da subito, altre variano a seconda dell’andamento del processo e si potranno conoscere solo in un secondo momento. Variabile è anche il compenso dell’avvocato che viene determinato in base alla complessità della causa.
Il termine di prescrizione ordinario PER UNA CAUSA CIVILE è di 10 anni, ma sono previste dal codice civile determinate prescrizioni brevi di 5 anni agli artt. 2947, 2948, 2949.
Quando il costo del danno è inferiore all'aumento della polizza
Tutte le parti coinvolte nel sinistro
In pratica, se non si avvisa nel termine di tre giorni l'assicurazione dell'avvenuto sinistro di per sé NON accade nulla, nel senso che questo comportamento da parte del danneggiato automaticamente non gli determina alcuna conseguenza negativa: il danneggiato mantiene integro il proprio diritto al pieno risarcimento
L'assicurazione risarcisce:
- 1) Biologico permanente: ogni lesione provocata dall’incidente viene quantificata e risarcita, utilizzando le tabelle apposite. Il calcolo del danno biologico verte su due fattori: - la percentuale del danno biologico (più è alta la percentuale di invalidità e maggiore sarà il risarcimento); - l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento).
- 2) l’invalidità temporanea. La compagnia assicurativa risarcisce la persona per ogni giorno in cui - a causa dell’incidente - non si è potuta muovere come avrebbe voluto.
- 3) rimborsa inoltre le spese mediche sostenute per il processo di guarigione
Mettere a disposizione il veicolo danneggiato per consentirgli di periziare il danno subito e fare presente altri oggetti personali eventualmente rovinati o rotti a causa dell'evento lesivo
L'avvocato ha diritto al compenso per l'attività svolta, unitamente al rimborso delle spese sostenute e alle cosiddette “spese generali”, ossia un rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Nella circolazione stradale il danno non patrimoniale è costituito dal danno biologico, ossia la lesione all’integrità psico-fisica. La valutazione di tale danno avviene mediante accertamento medico, che terrà conto sia dell’invalidità temporanea (vale a dire il periodo trascorso tra il giorno del sinistro e la guarigione, con o senza postumi) sia dell’invalidità permanente.
La prima cosa da fare dopo un sinistro è mantenere la calma e chiamare le Forze dell’Ordine o il 118 se non vi è un responsabile certo del sinistro, diversamente compilate il modulo CAI da presentare alla propria assicurazione entro 3 giorni
Per la sola invalidità permanente, i 12 punti valgono dai 19.000,00 ai 34.000,00 in base all'età del danneggiato
Il valore del primo punto di invalidità INAIL è pari a 814,27 euro
Approssimativamente il risarcimento per la frattura del Malleolo varia da € 10.000,00 ad € 40.000,00 in base all'età del danneggiato
Viene accertato da un medico legale, ed è variabile tra l'età del danneggiato e l'entità della lesione subita.
Consistente sia in una diminuzione del patrimonio (c.d. danno emergente) e sia nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. lucro cessante).
Il danno non patrimoniale o danno biologico è sempre risarcibile in caso di responsabilità accertata da parte di terzi.
Viene accertato da un medico legale, ed è variabile tra l'età del danneggiato e l'entità della lesione subita, il danno biologico permanente: ogni lesione provocata dall’incidente viene quantificata e risarcita, utilizzando le tabelle apposite