Ecco cosa è successo
Un pedone viene investito fuori dalle strisce pedonali dal conducente di un veicolo. Il pedone aveva gli auricolari nelle orecchie e stava guardando il cellulare. Era completamente distratto quando, sceso dal marciapiede, ha iniziato ad attraversare la strada. Non si è curato di guardare a destra e sinistra per accertarsi che non passassero auto.
Il conducente del veicolo è rassicurato: ritiene infatti di non avere colpa per l’incidente, sia perché il pedone ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, sia perché si trovava distratto, incurante della situazione del traffico.
L’avvocato della vittima, invece, non è dello stesso parere: secondo lui, infatti, chi investe una persona si presume colpevole fino a prova contraria.
Chi ha ragione? La vittima o il conducente?
Sul punto è intervenuta, di recente, una sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce come si stabiliscono le regole sulla responsabilità in caso di investimento di un pedone e qual è la sanzione per chi investe una persona, seppur colpevole.
La regola da cui partire è questa:
Chi investe una persona si presume colpevole salvo prova contraria.
La prova contraria però non può consistere nella semplice condotta colpevole del pedone.
Anche se quest’ultimo, infatti, contravviene alle norme del codice della strada – ad esempio, perché attraversa a semaforo rosso o fuori dalle strisce – o a quelle che gli impongono un comportamento diligente in presenza di una situazione di pericolo – come l’attraversamento della pubblica via di notte e con la strada poco illuminata – non è detto che non debba essere integralmente risarcito.
L’automobilista che vuol evitare la condanna deve allora dimostrare due circostanze:
- Deve dimostrare di aver rispettato il Codice della Strada (ad esempio, non essere stato distratto dal cellulare, non aver superato i limiti di velocità, ecc.);
- Deve dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il pedone, anche ricorrendo a manovre di emergenza: adeguando quindi la propria velocità non solo ai limiti ma anche alla particolare condizione della strada e dell’orario dell’attraversamento.
Insomma, il conducente è responsabile anche quando il pedone è stato imprudente o ha violato la legge; mentre non è responsabile se dimostra che, nonostante la sua condotta massimamente prudente, l’investimento era comunque inevitabile. La condotta del pedone investito deve porsi quindi come assolutamente imprevedibile e inevitabile.
In sostanza, chi ha ragione?
Tornando all’esempio dal quale siamo partiti, il pedone investito che attraversa fuori dalle strisce ha diritto ad essere risarcito integralmente, senza potersi invocare il concorso di colpa.
Stesso discorso vale per quello che scende dal marciapiede senza guardare il traffico se, comunque, la sua condotta era prevedibile perché la sua presenza ai bordi della strada era già palese.
Diverso, invece, è il caso in cui il pedone sbuchi all’improvviso perché nascosto dalla vegetazione e l’automobilista, trovandosi a pochi metri da lui, pur sostenendo una velocità modesta, non riesce ad impedire l’investimento pur frenando in tempo.