La vicenda
La vicenda si apre nel 2019, quando un condomino intento a raggiungere il garage attraverso le scale condominiali scivolava, precipitando rovinosamente procurandosi la rottura di un polso. Più precisamente, il condomino precipitava a causa di una rampa di scale fortuitamente bagnata, non provvista di un apposito corrimano o di fasce antiscivolo sui gradini. Decideva così di intentare una richiesta risarcitoria al proprio condominio che, avvalendosi del “Caso fortuito”, si difendeva ritenendo che la presenza di acqua fosse non solo insolita, ma altamente imprevedibile e, perciò, sostenendo che la responsabilità fosse solamente del condomino, colpevole solo di aver omesso un’adeguata accortezza nel percorrere la rampa di scale.
Articolo 2051 del Codice Civile
Articolo 2051 del Codice Civile – Danno cagionato da cose in custodia
L’articolo 2051 del Codice Civile recita così:
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Responsabilità del condominio
Il Tribunale di Velletri procedeva quindi a stabilire che sì, la presenza di acqua era sicuramente una circostanza fortuita ed eccezionale in grado da sola di interrompere il nesso causale, ma la mancanza di un apposito corrimano così come l’assenza di fasce antiscivolo sui gradini erano sicuramente riconducibili ad una superficialità del Condominio che, quindi, non provvedeva alla messa in sicurezza della rampa di scale.
Nel caso in esame vi era presenza di acqua, scarsa luminosità ed assenza di messa a norma delle scale, motivi per i quali il condominio è stato condannato a risarcire le spese mediche, le spese di fisioterapia e le lesioni permanenti subite al danneggiato.