Sono numerosi gli utenti che ci contattano a seguito della ricezione di un’offerta di risarcimento danni, molto spesso per chiarimenti relativi a ciò che viene indicato nell’offerta ed al significato delle singole voci di danno. In questo vademecum, scaricabile anche in formato PDF, troverai tutti gli elementi necessari per estinguere qualsiasi dubbio e leggere la tua prossima offerta risarcitoria come un professionista!
Iniziamo con la domanda più importante:
Definizione di risarcimento danni
Il risarcimento danni è l’importo complessivo che la compagnia di assicurazioni corrisponde al danneggiato per ristorarlo dei danni patiti a seguito di un incidente.
Da cosa è composto i risarcimento danni?
Il risarcimento danni può essere composto da tre voci principali:
- Il danno materiale: ovvero il danno causato al veicolo (motociclo, automobile, ciclomotore, bicicletta e così via);
- Il danno fisico: ovvero il danno provocato alla persona, in maniera temporanea e/o permanente, a seguito di lesioni fisiche cagionate durante l’incidente;
- Le spese sostenute: tutte le spese sostenute dalla vittima sia per gestire il danno materiale (ad esempio per riparare il veicolo, per rottamarlo e così via) sia per gestire il danno fisico (ad esempio per guarire da un trauma, per acquistare un farmaco, per sottoporsi ad una visita medica e così via).
Qui di seguito troverai alcuni approfondimenti circa le singole voci di danno risarcibili per ciascuna di queste categorie, continua a leggere!
Risarcimento del danno materiale
Nel caso di un incidente stradale è sempre probabile che il veicolo coinvolto si danneggi: non sempre, però, il danno cagionato alla vettura può essere riparabile.
Nel caso in cui il veicolo abbia meno di 10 anni di vita, la compagnia è tenuta a risarcire l’eventuale importo sostenuto per il traino ed il recupero del veicolo non marciante e l’importo sostenuto per la riparazione. Può liquidare questo importo direttamente a te, a seguito della presentazione di una fattura o ricevuta di riparazione, oppure può liquidarlo direttamente all’officina/carrozzeria che ha riparato il mezzo (nel caso in cui non sussistano particolari e contrarie indicazioni in polizza).
In alcune circostanze, tuttavia, l’importo necessario alla riparazione del veicolo può superare il valore commerciale del veicolo stesso. Si parla, in questi casi, di riparazione anti-economica e comporta il rifiuto da parte della compagnia di assicurazioni di risarcire l’importo della riparazione. Questa circostanza è molto comune nei casi in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia stato immatricolato da più di 10 anni.
Ma non disperare: se sei incappato in quest’ultima circostanza, devi sapere che la compagnia di assicurazioni è tenuta a risarcire l’ammontare totale delle spese che sosterrai per trainare e recuperare il veicolo non marciante, per rottamare il veicolo e per radiare le targhe (spesso accorpate in un’unica spesa di rottamazione). Non finisce qui, perché una volta rottamato il tuo veicolo, ti ritroverai a doverne acquistare un altro! Ecco allora che la compagnia di assicurazioni è nuovamente tenuta a risarcirti le spese necessarie al passaggio di proprietà (c.d. trasferimento di proprietà) nel caso tu decida di acquistare un veicolo usato, o le spese di messa in strada nel caso in cui tu decida di acquistare un veicolo nuovo.
A quanto ammontano le spese di trasferimento di proprietà?
A titolo informativo, troverai qui di seguito lo specchietto relativo alla composizione delle spese totali di trasferimento di proprietà, qualora tu decida di acquistare un veicolo usato:
- Emolumento ACI = 27,00 €
- Imposta di bollo per la presentazione dell’atto al PRA ed il rilascio del Certificato di Proprietà = 32,00 €
- Imposta di bollo per l’aggiornamento della carta di circolazione = 16,00 €
- Diritti MCTC = 10,20 €
- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) che varia in base alla potenza del veicolo ed alla provincia di residenza dell’acquirente
- Tariffa del servizio di intermediazione (se ti affidi ad un’agenzia di pratiche auto anziché direttamente al PRA) anch’essa variabile.
Per tutte le automobili con meno di 53Kw, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) è fissata in 181,00 € mentre per una potenza superiore, all’IPT andrà eventualmente aggiunta una maggiorazione – fino al 30% del suo valore – decisa dalla Regione in cui si effettua il trasferimento.
A quanto ammontano le spese di messa in strada?
A titolo informativo, troverai qui di seguito lo specchietto relativo alla composizione delle spese totali di messa in strada, qualora tu decida di acquistare un veicolo nuovo:
- Imposta di bollo per iscrizione al PRA = 32,00€
- Imposta di bollo DDT = 32,00€
- Diritti DTT = 9,00€
- Imposta Provinciale di Trascrizione = 150,81€ + maggiorazione percentuale della provincia di residenza dell’acquirente.
Risarcimento danno fisico o danno alla persona
Nel caso in cui la vittima dell’incidente stradale si sia recata al pronto soccorso entro 48 ore dall’incidente a seguito di lesioni fisiche, la compagnia di assicurazioni è tenuta a corrispondere il cosiddetto danno alla persona, così composto:
- IT o I.T. o Invalidità Temporanea
Ovvero l’impossibilità totale o parziale di svolgere le normali azioni della vita quotidiana. Viene espressa in giorni e viene calcolata normalmente da un medico-legale come conseguenza dell’incidente avvenuto. I giorni riconosciuti non sempre possono coincidere con i giorni di assenza dal lavoro e/o con i giorni indicati all’interno delle varie certificazioni presentate, ma è bene tenere a mente che una documentazione completa e coerente con il sinistro spesso non può lasciare spazio a “trattative da mercato”. Una prognosi di pronto soccorso di 25 giorni, ad esempio, deve essere riconosciuta nella sua totalità. I giorni di invalidità temporanea vengono risarciti, a loro volta, in percentuale:- Invalidità temporanea totale al 100% (anche detta I.T.T.)
Ovvero l’impossibilità totale di dedicarsi a nessuna delle attività quotidiane. I giorni di invalidità temporanea totale al 100% vengono riconosciuti quindi nei casi in cui la vittima sia ricoverata, o completamente impossibilitata a muoversi (ad esempio, in caso di gesso o fratture che non consentono neppure di alzarsi dal letto). - Invalidità temporanea parziale al 75%, 50% e 25% (anche detta I.T.P.)
È il caso più frequente di indisposizione che limita la vita quotidiana in maniera parziale. I giorni vengono espressi nelle diverse percentuali a seconda dell’incapacità di potersi dedicare alle proprie attività, ma si può vedere anche come l’entità del male che, man mano che passano i giorni, va riducendosi di volta in volta.
- Invalidità temporanea totale al 100% (anche detta I.T.T.)
- IP o I.P. o Invalidità Permanente
Chiamata anche “danno biologico permanente” o “invalidità biologica permanente”, indica la menomazione psicofisica permanente subita dal danneggiato. Viene espressa in punti e viene calcolata da un medico-legale solo a guarigione avvenuta. Esistono due principali tabelle di riferimento rilasciate rispettivamente dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma, che consentono di calcolare l’importo risarcitorio relativo al punteggio assegnato. Un metodo più semplice per calcolare l’importo dovuto in base al punteggio assegnato è disponibile all’interno di questo sito, cliccando su Calcolatore Danno Biologico e spostandoti nella sezione “Danni di lieve entità” se il punteggio assegnato è minore di 9 punti o “Danni non patrimoniali” nel caso in cui il punteggio sia maggiore.
Quali spese possono essere risarcite?
Se a seguito delle lesioni fisiche hai sostenuto spese di cura, spese per acquisto farmaci, collari o stampelle o se ti sei dovuto sottoporre ad un ciclo di fisioterapia per guarire, allora queste spese saranno integralmente risarcite dalla compagnia di assicurazioni. Ricorda che le eventuali spese sostenute per sottoporti ad una perizia medico-legale di parte sono anch’esse risarcibili, ma solo se si tratta di un incidente stradale (RCA).
Concorso di colpa: cosa vuol dire?
Nel caso di scontro tra veicoli, si parte sempre dal principio stabilito nel Codice Civile all’art. 2054 che presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Questo vuol dire che, in assenza di elementi che possano permettere un’assegnazione chiara e univoca della responsabilità (Verbale delle Autorità di Polizia, testimoni oculari a favore di un solo conducente ecc…) la stessa responsabilità si presume concorsuale (cioè assegnata in parti uguali a ciascuno dei conducenti coinvolti).
Nel caso in cui ti sia stata addebitata una certa percentuale di responsabilità nel sinistro e tu non lo ritenga corretto, puoi sempre approfondire la questione dimostrando – attraverso una ricostruzione cinematica o una perizia tecnica) l’effettiva dinamica del sinistro. Contattaci per qualsiasi richiesta in merito, saremo lieti di supportarti attraverso le nostre strutture convenzionate!
Offerta risarcitoria troppo bassa: cosa fare?
Il modo più semplice e veloce di capire se l’offerta risarcitoria è congrua o meno al danno patito è contattare gratuitamente un consulente Risarcimenti24.it®. Siamo a tua disposizione 24 ore su 24 per aiutarti a gestire il tuo sinistro in maniera semplice, veloce e sopratutto efficace. Sappi, inoltre, che esistono altri metodi rapidi e bonari per gestire una controversia legata ad un sinistro RCA senza rivolgersi ad un giudice: la conciliazione paritetica, nata da un accordo tra ANIA (l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed alcune associazioni di consumatori al fine di facilitare i rapporti tra clienti e imprese.
Tutte le informazioni sulle procedure di conciliazione paritetica, gratuita per il consumatore, sono disponibili sul sito web di ANIA o sui siti delle singole associazioni di consumatori che riportiamo qui di seguito: