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Risarcimento negato o parziale? Si procede in negoziazione assistita.

23 November 2024
Introduzione

La procedura di negoziazione assistita – anche detta “mediazione” – consente alle parti in causa assistite rispettivamente da uno o più avvocati di cooperare in buona fede per risolvere “amichevolmente” una controversia legale, prima che essa sfoci in una vera e propria causa civile. È uno strumento utilissimo che, in sostanza, ci consente di intervenire contro una compagnia che si rifiuti di risarcire totalmente o parzialmente un danno e contemporaneamente ci permette di snellire le cause civili italiane, grazie alla quale le parti in causa possono mediare trovando un accordo prima di incorrere necessariamente in una vera e propria causa civile, caratterizzata spesso da tempistiche e costi molto più importanti. Ecco come funziona.

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Cos'è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita, introdotta dal Decreto Legge n. 132 del 12 Settembre 2014 e convertita in Legge n. 162 il 12 Novembre 2014, è un accordo col quale le parti in causa, assistite rispettivamente da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede per risolvere “amichevolmente” una controversia legale. La negoziazione assistita è una procedura introdotta per diminuire e snellire le cause civili italiane, grazie alla quale le parti in causa possono mediare trovando un accordo prima di incorrere necessariamente in una vera e propria causa civile, caratterizzata spesso da tempistiche e costi molto più importanti.

La negoziazione assistita è una procedura fondamentale che viene attivata nel caso in cui, in fase stragiudiziale, la richiesta danni non venga accolta dalla compagnia assicurativa o venga accolta solo parzialmente. Ecco che, in questo caso, la compagnia assicurativa viene invitata a mediare un accordo tra le parti, prima che queste si presentino davanti ad un Giudice. In questo modo, i tempi si riducono notevolmente e così anche i costi connessi.

Come funziona la negoziazione assistita?

Nel caso in cui una compagnia assicurativa rigetti totalmente o parzialmente una richiesta danni, è possibile procedere con l’invito alla negoziazione assistita. In questo caso, la negoziazione assistita deve avvenire entro un limite temporale massimo di 3 mesi e sarà composta da una prima fase (quella dell’invito) che potrebbe sortire tre effetti distinti:

  • Inerzia: è il caso in cui la compagnia assicurativa, ricevuto l’invito da parte del legale di negoziare un accordo, non risponde entro il termine di legge di 30 giorni rimanendo, appunto, in silenzio;
  • Rigetto: è il caso in cui la compagnia assicurativa non accetta l’invito a negoziare, respingendo per iscritto la richiesta indicandone le motivazioni;
  • Accettazione: è il caso in cui la compagnia assicurativa accetta l’invito alla negoziazione assistita.

Importante notare anche che i primi due casi di inerzia e rigetto potrebbero essere giudicati negativamente dal Giudice, il quale avrà il potere di sanzionare economicamente la compagnia assicurativa secondo l’articolo 96 del codice di procedura civile.

In questo caso, la compagnia assicurativa potrebbe essere condannata a pagare il danno nella misura accertata, a rimborsare le spese legali sostenute dal difensore e liquidare un ulteriore importo a titolo di sanzione, ripagando così il danneggiato del tempo e dell’incomodo di essersi dovuto sobbarcare in una inutile causa civile che sarebbe potuta essere risolta, altrimenti, in tempi più rapidi incorrendo nella procedura semplificata della negoziazione assistita.

Cosa succede se la compagnia si rifiuta di negoziare?

Se la compagnia si rifiuta di negoziare e, quindi, di trovare un accordo, può essere condannata a pagare un’ammenda e a rimborsare le spese legali sostenute. Ne è un esempio il recente provvedimento del 4 Maggio 2021, con cui il Tribunale di Perugia ha condannato la compagnia assicurativa ad una sanzione pecuniaria già alla prima udienza.

Nel caso in esame, le parti erano state invitate alla procedura di mediazione così come previsto dalla legge, ma la compagnia si rifiutava di discutere non presentandosi – di fatto – all’invito. Il Giudice quindi, premesso il “carattere obbligatorio della mediazione in questione”, visto il provvedimento in esame, ha considerato l’assenza della compagnia alla stregua di “una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l’istituto in esame“.

Ecco quindi che la compagnia è stata condannata dal Tribunale di Perugia al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell’importo di € 518,00 – pari al contributo versato per il giudizio – ferma restando la valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 del codice di procedura civile.

Cosa succede se la compagnia accetta l'invito a negoziare?

Se la compagnia accetta l’invito a negoziare, l’assicurazione dà mandato ad un proprio legale di procedere alla stesura e sottoscrizione della convenzione di negoziazione.

Viene, quindi, stipulato un accordo in base al quale vengono stabilite le regole di ingaggio, cioè i tempi, modi e termini secondo i quali le parti intendono cooperare per risolvere il loro conflitto. L’adesione non comporta che le parti debbano obbligatoriamente conciliare la lite ma prevede una collaborazione seria e leale tra loro. In sintesi si recupera uno spazio di dialogo e di confronto tra le parti che non si è prima potuto realizzare.

Il contenuto della convenzione non è predeterminato dalla Legge, che si limita a dettare solo alcune indicazioni, ma è lasciato alla libera negoziazione delle parti. L’Avvocatura viene così altamente responsabilizzata in quanto deve garantire assistenza alle parti da loro rappresentate cercando di concordare le modalità per poter meglio affrontare e risolvere la controversia.ù

In caso di accordo, questo vale come una sentenza. L’Accordo costituisce titolo esecutivo e permette l’iscrizione di ipoteca giudiziale; ciò significa che produce effetti identici a quella di una sentenza giudiziaria.

La giustizia privata si viene così a sostituire a quella tradizionale pubblica; un accordo tra le parti (atto privato) viene dunque a sostituirsi alla decisione del giudice (sentenza) evitando però i lunghissimi tempi burocratici (ed i costi) di una causa civile a tutti gli effetti.

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