Perdita del controllo dell’auto a causa di un malore improvviso del conducente. » Risarcimenti24.it®

Perdita del controllo dell’auto a causa di un malore improvviso del conducente.

21 November 2024
Introduzione

Stiamo assistendo ad un aumento preoccupante dei sinistri causati da automobilisti che si sentono male alla guida a causa di un malore improvviso. Che succede se il conducente dell’automobile si sente male e provoca un incidente stradale? A chi spetta risarcire i danni? Si può ritenere l’evento come il frutto di un caso fortuito, imprevedibile, tale insomma da escludere la colpa del responsabile?

Malore alla guida

Le risposte a questi quesiti sono state fornite da una serie di sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

In una recente sentenza di quest’anno, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo dovuta a un malore, ha precisato che la tesi, prospettata dalla difesa del conducente, deve essere corredata da prove concrete, capaci di renderla plausibile.

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In pratica, è necessario dimostrare che le cause del malore siano state non solo improvvise, ma anche e soprattutto imprevedibili sin dal momento dell’accensione del motore. Infatti, se il malessere è tale da poter essere previsto in partenza, l’obbligo di prudenza deve indurre il conducente a desistere dalla guida già in anticipo, senza porsi in alcuna condizione di potenziale rischio.

In ogni caso, nel valutare il grado di infermità tale da incidere sulla capacità intellettiva e volitiva del conducente, è chiamato a valutare una serie di elementi come ad esempio l’età o le condizioni psico-fisiche dell’imputato. Questo perché è molto labile il confine (ed è difficile la distinzione) tra il malessere e, invece, l’improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.

In sostanza

Tutte le volte in cui sia stata la stessa condotta del conducente ad autoprocurarsi il problema fisico (si pensi a una guida prolungata per molto tempo senza soste), non può che attribuirsi a quest’ultimo ogni responsabilità.

L’onere della prova dell’improvviso malore non compete al conducente, ma spetta al giudice. Egli dovrà infatti stabilire se l’imputato al momento del fatto fosse libero di determinare le proprie azioni; tuttavia il giudice stesso non deve compiere indagini per l’accertamento delle iniziali condizioni di salute dell’automobilista al momento del fatto; per cui, in mancanza di qualsiasi prova di elementi specifici di patologie, si presume che il soggetto fosse sano e capace di intendere e di volere.

Pertanto ogni sua azione è imputabile alla sua attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determinata.

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