Incidente stradale fra parenti: la compagnia assicurativa risarcisce i danni?
In caso di incidente stradale fra due veicoli i cui proprietari sono parenti, la compagnia assicurativa non è tenuta a risarcire i danni materiali, ma solamente i danni fisici. Lo stabilisce il Codice delle Assicurazioni Private, all’articolo 129 comma 2 lettera B che stabilisce:
Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile; nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, qualora convivano con l’assicurato o siano a suo carico in quanto costui provvede abitualmente al loro mantenimento.
In definitiva, se si scontrano le auto di due parenti legati da una parentela fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nonni e nipoti, genitori e figli, zia e nipote) oppure quelle dei due coniugi (purché non separati) o dei conviventi, l’assicurazione non risarcisce il danno riportato dalle auto, anche se i due conducente si mettono d’accordo sulle relative responsabilità attraverso la compilazione di un regolare Modulo CAI. La firma del modulo di constatazione amichevole non cambia, quindi, le cose.
Questo vuol dire che un banale tamponamento tra figlio e padre non potrà portare al risarcimento danni materiali da parte delle compagnie assicuratrici.
In ogni caso, tale regola opera però solo se i parenti sono conviventi o “a carico”.
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Se invece i parenti non sono conviventi, l’assicurazione è tenuta a risarcire.
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Se i coniugi si sono già separati, l’assicurazione è tenuta a risarcire.
Incidente fra parenti: i danni fisici vengono risarciti?
Come abbiamo visto, in caso di incidente stradale fra parenti il danno materiale non viene normalmente risarcito. Tutto un altro discorso, invece, è fatto per le lesioni fisiche: queste non sono infatti dubbie e devono essere risarcite dalla compagnia assicurativa.
Anche nel caso in cui i parenti siano passeggeri del veicolo responsabile o vittima del sinistro, le lesioni fisiche riportate verranno risarcite secondo le normali procedure risarcitorie in vigore.