Sappiamo tutti che mettersi alla guida di un veicolo richiede molta attenzione: bisogna saper rispettare la segnaletica stradale, essere sempre pronti a gestire eventuali pericoli e saper adattare il proprio stile di guida alle condizioni del mezzo, della strada e del clima.
Ma pur ponendo tutte le attenzioni richieste, può capitare prima o poi di essere coinvolti – come vittime o causa – in un tamponamento tra mezzi, proprio perché il livello di attenzione è venuto meno o perché si è stati poco tempestivi nell’evitare l’urto.
]]>Forse non lo sapevi, ma ogni anno il Ministero del lavoro dedica del tempo a rimodulare l’importo del risarcimento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, in base al variare del costo della vita. Questo importo viene quindi comunicato ed aggiornato ogni anno dall’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Con la Circolare INAIL n. 14 del 18 Maggio 2021 l’INAIL recepisce quindi la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2020.
]]>In base al decreto, tutti gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono state rivalutate nella misura dello 0,5%.
Le risposte a questi quesiti sono state fornite da una serie di sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
In una recente sentenza di quest’anno, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo dovuta a un malore, ha precisato che la tesi, prospettata dalla difesa del conducente, deve essere corredata da prove concrete, capaci di renderla plausibile.
In pratica, è necessario dimostrare che le cause del malore siano state non solo improvvise, ma anche e soprattutto imprevedibili sin dal momento dell’accensione del motore. Infatti, se il malessere è tale da poter essere previsto in partenza, l’obbligo di prudenza deve indurre il conducente a desistere dalla guida già in anticipo, senza porsi in alcuna condizione di potenziale rischio.
In ogni caso, nel valutare il grado di infermità tale da incidere sulla capacità intellettiva e volitiva del conducente, è chiamato a valutare una serie di elementi come ad esempio l’età o le condizioni psico-fisiche dell’imputato. Questo perché è molto labile il confine (ed è difficile la distinzione) tra il malessere e, invece, l’improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
Tutte le volte in cui sia stata la stessa condotta del conducente ad autoprocurarsi il problema fisico (si pensi a una guida prolungata per molto tempo senza soste), non può che attribuirsi a quest’ultimo ogni responsabilità.
L’onere della prova dell’improvviso malore non compete al conducente, ma spetta al giudice. Egli dovrà infatti stabilire se l’imputato al momento del fatto fosse libero di determinare le proprie azioni; tuttavia il giudice stesso non deve compiere indagini per l’accertamento delle iniziali condizioni di salute dell’automobilista al momento del fatto; per cui, in mancanza di qualsiasi prova di elementi specifici di patologie, si presume che il soggetto fosse sano e capace di intendere e di volere.
Pertanto ogni sua azione è imputabile alla sua attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determinata.
]]>È proprio così. In caso di sinistro stradale, il passeggero del veicolo che ha causato il sinistro (o che è stato ritenuto co-responsabile del sinistro) non può ritenersi responsabile. Il passeggero ha quindi diritto ad essere risarcito integralmente dall’assicurazione.
Una recente sentenza della Corte di Appello recita così:
La tutela assicurativa per i danni da circolazione di veicoli deve sempre ritenersi estesa al terzo trasportato, anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Come abbiamo già approfondito nel nostro articolo Concorso di Colpa: cos’è e come comportarsi, nel caso di un incidente stradale, si parte sempre dalla presunzione che la responsabilità sia suddivisa 50% tra i conducenti coinvolti, salvo che uno di questi riesca a fornire la prova di aver tenuto una condotta conforme al codice stradale e alla comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare il danno.
Si presume infatti che in caso di incidente e di relativo risarcimento danni, la responsabilità sia di tutti salvo che qualcuno non provi il contrario. È dunque molto frequente che i giudici stabiliscano il concorso di colpa quando tale dimostrazione non venga offerta dalle parti.
Anche in caso di concorso di colpa, il terzo trasportato in una delle vetture coinvolte nell’incidente va risarcito a prescindere dalla compagnia di assicurazione dell’auto in cui si trovava al momento dell’incidente: dunque, anche nel caso in cui non risulti dimostrato che il conducente dell’autovettura presso cui viaggiava abbia tenuto una condotta di guida del tutto regolare e pienamente conforme alle regole della circolazione.
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